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Lasciti testamentari

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Un lascito testamentario per condividere l’emozione del futuro!

Con un lascito puoi dare a un progetto la possibilità di crescere e di svilupparsi offrendo salute, protezione e istruzione a tanti bambini. Con un gesto semplice, pieno di speranza e solidarietà, puoi essere presente nella vita di qualcuno che ha bisogno di te per crescere.

 

Il lascito testamentario è un tipo di donazione giustificata dalla gratitudine che una persona nutre verso l’ente beneficiario, dalla fiducia che ripone nei suoi amministratori, e dall’importanza che assegna alla causa alla quale il donatore desidera lasciare beni o denaro dopo la sua morte. Il testamento è l’atto con il quale si dispone la devoluzione ereditaria di tutti i propri beni o di parte di essi. Le legge prevede che in assenza di parenti il patrimonio del defunto venga destinato allo Stato. In alternativa, per volere e libera scelta, ognuno può destinare tutti i propri beni, o parte di essi, a un ente benefico di rilevanza sociale. Anche in presenza di legittimari (coniuge, figli, e in assenza dei figli i genitori del defunto) si può comunque decidere di donare la “quota disponibile” del patrimonio, ovvero la parte di eredità che il testatore può lasciare a chiunque. Dopo la scomparsa del testatore, il documento dovrà essere consegnato al notaio che provvederà alla sua pubblicazione e solo allora il testamento produrrà effetti giuridici. Puoi disporre di un lascito in qualsiasi momento della tua vita e il tuo testamento può essere riscritto e modificato tutte le volte che serve per necessità o volere. Se hai perplessità o desideri confrontarti con un esperto, chiamaci. Ti metteremo in contetto con un notaio di nostra fiducia che saprà consigliarti.

Per scrivere belle pagine a volte basta davvero poco: la donazione in memoria dà la possibilità di rendere omaggio a chi non c’è più facendo qualcosa di significativo e di generoso in suo nome!
Per questo molte associazioni ricevono elargizioni di questo tipo e, in genere, sono i parenti stessi che attivano una raccolta fondi per ricordare la memoria di una persona cara.
MAIS propone la BORSA DI STUDIO AD PERSONAM.
E’ possibile attivare una borsa di studio – esclusiva e personalizzata – in memoria di una persona cara. Così facendo si riesce a donare ad un giovane promettente, e alla sua famiglia, un futuro migliore: quale maniera più bella si può immaginare per legare la memoria di chi abbiamo amato alla vita? L’Associazione opera da trent’anni per portare l’istruzione nelle zone più povere del mondo: siamo infatti convinti che lo studio rappresenti il motore per lo sviluppo della persona!. Il sostegno a distanza che proponiamo garantisce la possibilità di adempiere alla scuola dell’obbligo ma non sempre i nostri studenti, anche i più meritevoli, possono continuare il percorso di studi perché le necessità economiche della famiglia suggeriscono la ricerca di un lavoro . Per questo MAIS ha deciso di seguire gli studenti più motivati e meritevoli, per accompagnarli verso un futuro di riscatto: così Baobab, per esempio, è diventato pilota di aerei e qualcun altro medico, insegnante, manager etc.
Grazie al conferimento di una borsa di studio, gli studenti più bisognosi e meritevoli, saranno seguiti fino al raggiungimento del titolo universitario.
La borsa di studio porterà il nome della persona scomparsa e sarà un modo generoso per renderle omaggio. La borsa di studio ad personam può inoltre essere attivata a proprio nome anche da una persona in vita. In questo caso rappresenta di fatto un lascito che indica già gli scopi e l’utilizzo del finanziamento. Pensaci!

Parlare di testamenti e di lasciti evoca sempre riflessioni personali delicate. Penso però che non sia giusto lasciare ad altri decisioni che riguardano il nostro pensiero, il desiderio di condivisione e di giustizia che ha caratterizzato la nostra esistenza. Destinare una somma, anche simbolica, a MAIS OdV ci dà la certezza che il nostro gesto vada oltre la nostra vita e ci dà la gioia di essere utili ai ragazzi meno fortunati. Io ho deciso di redigere un testamento olografo per istituire una o più borse di studio per i nostri studenti universitari; il futuro che ho visto negli occhi dei ragazzi che il MAIS  ha sostenuto agli studi nel corso di trent’anni è stata la molla che ha fatto scattare questa mia decisione: spero che sia un suggerimento utile per tutti voi (Pietro Carta)

 

 

 

Un esempio Concreto

 

Parlare di testamenti e di lasciti evoca sempre riflessioni personali delicate. Penso però che non sia giusto lasciare ad altri decisioni che riguardano il nostro pensiero, il desiderio di condivisione e di giustizia che ha caratterizzato la nostra esistenza. Destinare una somma, anche simbolica, a MAIS OdV ci dà la certezza che il nostro gesto vada oltre la nostra vita e ci dà la gioia di essere utili ai ragazzi meno fortunati. Io ho deciso di redigere un testamento olografo per istituire una o più borse di studio per i nostri studenti universitari; il futuro che ho visto negli occhi dei ragazzi che il MAIS ha sostenuto agli studi nel corso di trent’anni è stata la molla che ha fatto scattare questa mia decisione: spero che sia un suggerimento utile per tutti voi …

Pietro Carta

Presidente MAIS OdV

Faq

 

La differenza sostanziale risiede nell’efficacia temporale degli effetti: il lascito testamentario è una disposizione che ha effetti dopo il decesso del disponente, le cui volontà vengono riportate all’interno di un testamento. La donazione solidale, invece, è un atto pubblico notarile che produce immediatamente i suoi effetti e che, quindi, consente di realizzare il fine di solidarietà quando il donante è ancora in vita.
Tutti possono disporre dei propri beni per testamento a esclusione di coloro che al momento della redazione del testamento erano incapaci di intendere e di volere, dei minori e degli interdetti per infermità mentale. In tali casi il testamento eventualmente redatto può essere annullato su richiesta di colui che vi abbia interesse.
Non necessariamente. Chiunque lo desideri e sia in grado di scrivere, può redigere un testamento olografo. Sarà necessario rivolgersi al notaio nel caso in cui si intenda o si debba redigere un testamento pubblico.
È il testamento scritto interamente di proprio pugno e prevede, come elemento essenziale, l’apposizione della data e la firma. Dovrà essere conservato in luogo sicuro, meglio se consegnato ad una persona di fiducia o ad un Notaio. È nullo il testamento olografo scritto da persona diversa dal testatore; è altresì nullo se il terzo materialmente conduca la mano del testatore, così come quando il testatore ricalchi a penna un testo redatto da altri a matita. Si ritiene invece valido il testamento se il terzo si limiti ad accompagnare la mano per evitare scarti e tremolii. Il testamento è nullo anche se alcune parti (o una sola parola) sono scritte da terzi, anche su incarico o con il consenso del testatore, a prescindere dall’importanza rivestita dalla parte. Il testamento olografo deve inoltre avere l’esatta indicazione della data comprensiva di giorno, mese e anno di redazione Se due testamenti hanno diversa data, prevale quella successiva. La firma deve essere autografa ossia di proprio pugno e posta alla fine delle disposizioni. La mancanza di sottoscrizione implica la nullità del testamento. Sono prive di effetto le disposizioni scritte dopo la firma.
Il legato consiste nell’attribuzione di un bene determinato come una somma di denaro, un immobile, un’opera d’arte. L’eredità invece riguarda l’intero patrimonio o sue quote.
Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le organizzazioni di volontariato come MAIS .
È sempre possibile modificare le proprie volontà. Si può inoltre sostituire un testamento olografo con uno pubblico e viceversa. Nel caso in cui si voglia cambiare radicalmente il proprio testamento è bene scrivere “revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria” oppure “il presente testamento sostituisce e annulla i precedenti e in particolare il testamento redatto in data…”. Se invece si tratta di modeste variazioni o di integrazioni, è bene scrivere “a integrazione (o parziale modifica) di quanto da me disposto in data…”.
Per avere maggiori garanzie è opportuno depositare il testamento presso un notaio che, attraverso la pubblicazione lo renderà noto, e indicare nello stesso testamento un esecutore testamentario, ossia una persona di fiducia alla quale si avrà cura di esprimere in vita le proprie volontà.
No ma è consigliabile quando la propria situazione patrimoniale è particolarmente complessa e le disposizioni testamentarie sono molto articolate.
Sì, ma soltanto nella forma del testamento pubblico, recandosi da un notaio.
In assenza di testamento, il patrimonio è diviso tra gli eredi in base alle quote spettanti, come previsto dal codice civile. I familiari che ereditano per legge sono: coniuge, figli, fratelli (se mancano i figli), ascendenti (se mancano i figli) o altri parenti entro il 6° grado (solo se unici eredi). In caso di assenza di parenti entro il sesto grado l’intero patrimonio andrà allo Stato
Nessuno, i parenti indicati dal art. 561 C.C. (coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti non oltre il sesto grado e lo Stato) potrebbero fare ricorso in caso di testamento nullo o in presenza di testamento valido ma con disposizioni che non coprono l’intero patrimonio ereditario. In tal caso i soggetti citati potrebbero entrare nel processo ereditario per l’assegnazione della parte rimasta scoperta.
Sì. I beni specifici o la quota del patrimonio espressamente indicati nel testamento saranno devoluti ai soggetti individuati dal testatore, secondo la cosiddetta “successione testamentaria”. Il restante patrimonio, qualora vi sia, andrà agli eredi legittimi secondo le disposizioni di legge che regolano la cosiddetta “successione legittima”.
La firma deve essere autografa ossia di proprio pugno e posta alla fine delle disposizioni. La mancanza di sottoscrizione implica la nullità del testamento. Sono prive di effetto le disposizioni scritte dopo la firma. La firma può anche essere illeggibile se era il modo abituale di sottoscrivere dell’autore. Altrettanto è valido anche lo pseudonimo, un soprannome o un nome d’arte se costituiscono un mezzo sicuro per l’identificazione (per esempio, se il testatore si è sempre fatto chiamare “Totò” pur chiamandosi Antonio, potrà firmare con il nomignolo).
MAIS in quanto Organizzaione di volontariato è esente dall’imposta di sucecssione.
Sì. Il premio dell’assicurazione sulla vita non fa parte del patrimonio ereditario e può essere destinato a un’organizzazione di volontariato.
Sì. Tutte le informazioni o i chiarimenti forniti dal personale de MAIS OdV in materia di lasciti o altre forme di donazione rimarranno strettamente riservati.